Comunicato sull’imposta di soggiorno a Torino

In occasione della recente modifica del regolamento comunale n. 349 (Applicazione dell’imposta di soggiorno), l’Associazione Host Italia intende rendere pubbliche sia la propria posizione sull’argomento che le indicazioni ai propri soci.

L’associazione, che ha ampia diffusione nella città di Torino e comprende tra i propri associati sia strutture extralberghiere che proprietari e gestori di locazioni brevi e turistiche:

– ritiene che il regolamento modificato, che introduce una nuova modulazione dell’imposta e la sua estensione alle locazioni turistiche, stanti gli importi troppo elevati in relazione all’odierna offerta culturale e turistica cittadina, costituisca un nuovo ulteriore limite allo sviluppo del turismo e sia da considerare quindi un passo falso per una città che cerca faticosamente di consolidarsi come meta turistica (ciò nel medio-lungo termine non potrà che comportare un notevole danno all’accoglienza alberghiera, extralberghiera e privata),
– conferma la propria vocazione al massimo rispetto di leggi e normative sia nazionali che locali,
– comprende il disagio degli host nel richiedere ex post ai loro ospiti il pagamento di un’imposta non considerata né preannunciata in fase di prenotazione,
– esprime il proprio rammarico per il comportamento delle istituzioni comunali, che hanno ignorato i suggerimenti dell’associazione e la richiesta di un incontro antecedente l’emissione del regolamento, e hanno stabilito l’entrata in vigore della nuova imposta in termini troppo brevi, ignorando completamente la percezione negativa indotta nei turisti che avevano concordato un canone locativo prima della modifica della norma stessa.

Nonostante le considerazioni di cui sopra, l’associazione invita tutti i propri associati che effettuino o gestiscano locazioni turistiche nella città di Torino a ottemperare a quanto prescritto dal regolamento, il che significa:

– per i gestori/intermediari e per coloro che riscuotono direttamente i pagamenti da parte dei propri ospiti, essi dovranno richiedere agli ospiti il pagamento dell’imposta di soggiorno, e provvedere entro il 15 del trimestre successivo a versarla all’ente indicato dal Comune di Torino (questo potrà avvenire non appena l’applicativo per la riscossione sarà stato adeguato per recepire i nuovi operatori),
– per coloro che ospitano attraverso portali telematici e/o intermediari che intervengano nei pagamenti dei canoni di locazione (commi 9 e 10 del regolamento e art. 4 Co. 5 ter, D.L. 50/2017 conv. in Legge 96/2017), si ribadisce la responsabilità esclusiva di detti portali o intermediari nella riscossione e nel versamento dell’imposta di soggiorno, per ciò che riguarda i soggiorni pagati attraverso di loro.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Host Italia

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